Art. 5.
(Affidamento della gestione per gli aeroporti di interesse regionale e locale).

      1. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di affidamento e di gestione per apposite società facenti capo agli enti territoriali e agli operatori aeroportuali titolari della licenza di cui all'articolo 778 del codice della navigazione. Per la programmazione e la realizzazione, anche in concessione, degli aeroporti di interesse locale e regionale, le regioni esercitano le funzioni amministrative ad esse conferite ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

 

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